AVVISO
LA MODULISTICA DI INTERESSE E' REPERIBILE NELLA SEZIONE MODULISTICA
Uscita autonoma degli alunni a fine lezioni
Scuola secondaria di I grado
L’art. 19 bis della Legge n. 172/2017 dà ai genitori degli alunni la possibilità di autorizzare, date determinate condizioni di autonomia e di contesto, l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni. Per usufruire di questa possibilità, riservata agli alunni della scuola secondaria di I grado, è necessaria una specifica autorizzazione dei genitori, mediante la quale esonerano il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. Pertanto, senza tale autorizzazione, nessun alunno minore di 14 anni è autorizzato a lasciare autonomamente la scuola al termine delle lezioni. Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione non possono uscire autonomamente dall’edificio scolastico e debbono, pertanto, essere affidati ad un genitore o ad persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi.
I genitori che optano per l’uscita autonoma dei propri figli, compileranno e sottoscriveranno un’apposta autorizzazione, allegata alla presente nota, e la consegneranno al docente coordinatore di classe, per il tramite degli alunni. I docenti coordinatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni e di consegnarle presso gli uffici amministrativi per la conservazione agli atti.